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Anagrafe
e censimento degli italiani all'estero
Le
anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero
– AIRE – (Legge 27 ottobre 1988, n.
470 - G.U. n. 261 del 07.11.1988) sono tenute
presso i Comuni e presso il Ministero dell’Interno.
Le anagrafi dei Comuni sono costituite da archivi
che raccolgono le schede individuali e le schede
di famiglia eliminate dall’anagrafe della
popolazione residente in dipendenza del trasferimento
permanente all’estero delle persone cui
esse si riferiscono. L’anagrafe istituita
presso il Ministero dell’Interno contiene
i dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle
dichiarazioni rese a norma dell’art.6 della
Legge in questione.
La
stessa anagrafe contiene inoltre i dati dei cittadini
nati e residenti all’estero.
L’art.1,
comma 8 della suddetta legge dispone che non sono
iscritti nelle anagrafi i cittadini che si recano
all’estero per cause di durata limitata
non superiore ai dodici mesi. Non sono altresì
iscritti nelle stesse anagrafi cittadini che si
recano all’estero per l’esercizio
di occupazioni stagionali;
L’articolo
2 delle Legge in questione dispone che l’iscrizione
nelle anagrafi degli italiani all’estero
debba essere effettuata nei seguenti casi:
a.
per trasferimento della residenza di un comune
italiano all’estero;
b.
per trasferimento dall’AIRE di altro comune
o dall’anagrafe di cui al comma 4 dell’art.1,
quando l’interessato ne faccia domanda,
avendo membri del proprio nucleo familiare iscritto
nell’Aire o nell’anagrafe della popolazione
residente del Comune;
c.
a seguito della registrazione dell’atto
di nascita;
d.
per acquisizione della cittadinanza italiana da
parte di persona residente all’estero;
e.
per esistenza di cittadino all’estero giudizialmente
dichiarata.
I
cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza
da un Comune italiano all’estero devono
farne dichiarazione all’Ufficio consolare
della circoscrizione di immigrazione entro novanta
giorni dell’immigrazione. Coloro invece
che risiedono all’estero alla data dell’entrata
in vigore delle presente legge devono dichiarare
la loro residenza al competente ufficio consolare
entro un anno.
I
cittadini italiani residenti all’estero
che cambiano residenza o abitazione sono tenuti
a farne dichiarazione entro novanta giorni all’ufficio
consolare nella cui circoscrizione si trova la
loro nuova residenza o abitazione.
In
caso di dubbio o di risultanze contrastanti sulla
fissazione della residenza all’estero, l’Ufficio
consolare, anche con la collaborazione delle autorità’
locali, accerta la veridicità della dichiarazione
resa e provvede ai conseguenti adempimenti.
Si
sottolinea l’obbligo per i cittadini italiani
residenti all’estero di iscriversi all’AIRE
perché solo ad essi sono riservati i servizi
consolari che per legge sono erogabili dall’Ufficio.
Passaporti
Le
funzioni consolari relative ai passaporti sono
particolarmente complesse, perché intimamente
legate al riconoscimento dello "status civitatis",
all’identità della persona ed alle
sue possibilità di movimento.
Ai
fini del rilascio/rinnovo del passaporto, l’autorità
consolare è tenuta ad effettuare vari adempimenti
previsti dalla legge: identificazione del richiedente,
accertamento sulla cittadinanza italiana e sugli
obblighi di leva, acquisizione dell’atto
di assenso di entrambi i genitori per il passaporto
intestato ad un minorenne, concessione dell’autorizzazione
per il rilascio/rinnovo del passaporto al genitore
con prole minore (eccetto il caso in cui il richiedente
abbia l’assenso dell’altro genitore
legittimo da cui non sia legalmente separato e
che dimori nel territorio della Repubblica).
Ai
genitori legittimi sono equiparati i genitori
conviventi, se residenti in Italia. In tutti gli
altri casi è necessaria l’autorizzazione
del Giudice Tutelare.
E’
stato adottato con decreto ministeriale del 23.12.1997
(G.U. n. 24 del 30.1.1998) a decorrere dal 15.4.1998,
un nuovo tipo di passaporto ordinario, a lettura
ottica. L’emissione dello stesso, sia in
Italia che all’estero, è diventata
obbligatoria dal 15.10.1998. Il passaporto ha
la durata di cinque anni, rinnovabili per altri
cinque, ma si prevede in breve una validità
di dieci anni. Il passaporto è proposto
in due versioni: a 32 e a 48 pagine: il costo
del libretto è di lire 10.350 pari a 5,35
Euro, se a 32 pagine, e di 12.650 lire, pari a
6,53 Euro , se a 48 pagine.
E’
previsto il pagamento di una tassa per il rilascio
o il rinnovo del passaporto che ammonta a lire
60.000 (pari ad Euro 30,99) e che viene pagata
ogni anno se si utilizza il passaporto.
Per
ottenere il passaporto è necessario essere
cittadini italiani e farne richiesta alle Questure,
se residenti in Italia, o alle Rappresentanze
diplomatiche-consolari, se residenti all’estero.
L’autorità consolare provvede a richiedere,
se del caso, il nulla-osta alle Questure o ad
altra Rappresentanza diplomatico-consolare competente,
nonché viceversa a rilasciare analogo nulla-osta
ad altro Ufficio richiedente.
E’
inoltre competenza dell’autorità
consolare il ritiro del passaporto, o il diniego
al suo rilascio/rinnovo, nel caso di accertamento
delle cause ostative previste della legge; ad
esempio, quando l’interessato debba espiare
una pena restrittiva della libertà personale,
pagare una multa o ammenda, sia sottoposto ad
una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una
misura di prevenzione.
Contro
il ritiro o il mancato rilascio/rinnovo del passaporto
è ammesso ricorso al Ministero degli Affari
Esteri entro 30 giorni. In via alternativa si
può presentare ricorso al Tribunale amministrativo
regionale competente per territorio.
Driving
Licences
Under
the terms of the Ministry of Transport Circular
No. 107 of 14.10.1997, the Diplomatic/Consular
authorities are also required to renew the driving
licences of Italian nationals resident abroad
who are registered with the A.I.R.E. or who have
been living there for at least six months.
Italian
citizens wishing to renew their driving licences
must supply a medical certificate that shows that
they are in possession of the necessary psychological
and physical requirements, issued by a physician
authorised by the Diplomatic mission within whose
district the applicant resides. The applicant
must make the appointment for the medical examination
and pay the doctor's fee.
Once
the medical certificate has been issued, the applicant
must submit it for renewal, together with the
expired driving licence to the local Embassy or
Consulate.
Diplomatic
and Consular missions cannot renew driving licences
that have expired more than three years earlier,
or which are in poor condition.
Pensioni
Legge
del 30.4.1969 n. 153 Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme di sicurezza sociale.
Legge
n. 407 del 29.12 1990 Requisiti per l’integrazione
al minimo delle pensioni in convenzione art. 7
D.L.
n. 503 del 30.12.1992 Cumulabilità dei
redditi e integrazione al minimo pensioni in convenzione.
D.L.
n. 384 convertito in Legge il 14.11.1992 n°
438
Legge
n. 724 del 23.12.1994 Ulteriori modifiche per
l’erogazione integrazione al minimo delle
pensioni in convenzione art. 17.
’Legge
n. 335 dell8.8.1995 Legge di riforma del sistema
pensionistico.
Decreto
Legislativo 30 aprile 1997, n.184 (G.U. .148 del
26.6.1997) disciplina gli istituti della ricongiunzione,
del riscatto e della prosecuzione volontaria ai
fini pensionistici estesa anche ai pubblici dipendenti.
Messaggio
303/11621 sulla tutela dei connazionali all'estero:
normativa in materia di assicurazioni sociali,
del lavoro e di assistenza sanitaria.
ACCORDI
Paesi
U.E.
REG.
CEE 1408/71 del 14.6.71
REG.
CEE 574/1972 del 21.3.72
REG.C.E
1606/98 del 29 giugno 1998 (estensione della vigente
normativa comunitaria di sicurezza sociale
ai
dipendenti pubblici ed al personale assimilato)
Altri
Paesi
LIBIA
ACCORDO Legge n.843/1957 - riconoscimento delle
posizioni assicurative dei lavoratori rimpatriati
entro il giugno 1957 (G.U. n.237 del 24.9.1957)
EX
JUGOSLAVIA Legge dell’11.660 n. 885 (G.U.n.210
del 29.8.60)
SVIZZERA
Legge del 31.10.63 n. 1781 (G.U. n.23 6 del 17.12.63)
SAN
MARINO Legge del 26.7.75 n. 432 (G.U n.236 del
14.9.75)
MESSICO
SCAMBIO DI NOTE (G.U. n.104 del 18.4.1977) - trasferibilità
delle prestazioni pensionistiche)
BRASILE
Legge del 6.51977 n. 236 (G.U. n. 236 del 1. 6.77)
STATI
UNITI Legge del 24.2.752 n. 86 (G.U.n.92 del 4.4.75)
CANADA-QUEBEC
Legge del 21.12.78 n. 869 (G.U. n. 9 del 10.1.79
- S.O.)
CAPO
VERDE Legge del 25.1.1983 n. 34 (G.U. n.44 del
15.2.83)
ARGENTINA
Legge del 18.1.83 n. 32 (G.U.n. 44 del 15.2.83-S.O.)
URUGUAY
Legge del 15.10.81 n. 669 (G.U.324 del 25.1..81)
MONACO
PRINC. Legge del 5.3.85 n.130 (G.U. n.285 del
4.12.85)
TUNISIA
Legge del 7.10.86 n.735 (G.U. n.258 del 6.11.86
- S.O.)
VENEZUELA
Legge del 6.8.91 n. 260 (G.U. n.192 del 17.8 1991)
AUSTRALIA
Legge del 24.3.1999 (G.U. n.92 del 21.4.99, S.O.n79/l)
(*)
ISRAELE
SCAMBIO DI LETTERE Legge n.309/1989 "Lavoratori
Distaccati" (G.U.n.206 del 4.9.89)
(*)
Nuovo Accordo di sicurezza sociale italo-australiano,
entrato in vigore il 1 ottobre 2000.
Civil
Registry
The
Consular authorities:
·
legalise civil registry certificates issued by
foreign authorities, where this is required, where
necessary translating them into Italian, certifying
the translation or certifying that the translation
that has not been performed by the Consular authority
is authentic (these documents are free of charge
if they are merely for the purposes of registration
in Italy);
·
receive and request registrations of births, deaths
and marriages from Italian municipal authorities;
·
request the Italian municipal authorities to publish
banns of marriage and publishes them in the consular
register;
·
issue clearance, where required, for weddings
to be performed by the local authorities;
·
perform consular weddings. These weddings may
be refused when this is against local law or when
the parties are not resident in the consular district;
·
record births and deaths in the civil registry,
where necessary;
·
receive and forward to the Italian municipalities
deeds recognising illegitimate children, and deeds
agreeing to such recognition by the other parent.
In the event of late recognition, the authorities
submit them to the competent 'Procura' (Public
Attorney) in Italy;
·
receive and forward to Italian authorities foreign
court judgements (divorce decrees, adoptions)
provided that they meet the requirements of Italian
law;
·
legalise, where required, foreign judgements and,
depending upon circumstances, have them translated
into Italian, legalise the translation or certifying
that a translation that has not been made by the
consular authorities is authentic (these documents
are free of charge if they are only required for
the purposes of registration in Italy);
·
issue civil registry certificates, including those
for submission to the local authorities, provided
that the full particulars of the certificates
are available in the records.
These
rules were amended with the adoption of Presidential
Decree No. 396 of 3.11.2000.
Lastly,
with the entry into force of law No.127/1997 and
the regulation implementing it (Presidential Decree
No. 403/1998) simplifying administrative certification,
including civil registry certificates, it is now
possible to make wide use of personal affidavits
(auto-certificazione).
Servizio
Militare
L’autorità
consolare compie le operazioni di leva ed esplica
ogni altra connessa attività nei confronti
dei connazionali residenti nella circoscrizione.
In
genere, il precetto di leva perviene dal Comune
di iscrizione anagrafica che lo inoltra direttamente
all’ufficio consolare per la successiva
notifica all’interessato.
Il
giovane residente all’estero e’ tenuto,
indipendentemente da ogni notifica, a regolare
la sua posizione di leva presso l’Ufficio
consolare territorialmente competente.
L’autorità
consolare provvede inoltre all’arruolamento
degli iscritti di leva che intendono rimpatriare
per prestare il servizio militare, alla concessione
dei permessi di temporaneo rimpatrio per gli iscritti
residenti all’estero, alla regolarizzazione
della posizione coscrizionale di coloro che rimpatriano
definitivamente dopo il compimento del 27°
anno di età’ (non più 26°).
Il
Decreto Legislativo 30.12.97, n.504, pubblicato
sulla G.U. n.26 del 2 febbraio 1998 concernente
l’adeguamento delle norme in materia di
ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio
di leva, e’ entrato in vigore il 31 dicembre
1998.
Si
segnalano, qui di seguito, i principali elementi
innovativi contenuti nel predetto decreto legislativo:
a.
I residenti all’estero, espatriati prima
del compimento del diciottesimo anno di età’
(e non più prima del primo gennaio dell’anno
di compimento del diciottesimo anno) sono arruolati
senza visita e dispensati dalla presentazione
alle armi (art.9, comma 1).
b.
Analoghi provvedimenti si applicano anche ai residenti
all’estero che sono espatriati dopo il diciottesimo
ma entro il compimento del ventiquattresimo anno
d’età, purché l’espatrio
sia stato determinato da motivi di lavoro o familiari.
c.
L’interessato può presentare –
tramite l’autorità’ diplomatica
o consolare del luogo di residenza - apposita
documentata istanza entro la data di compimento
delle età’ indicate ai commi 1 e
2 dell’articolo 9.
d.
Coloro che usufruiscono della dispensa dal presentarsi
alle armi ai sensi dell’art.9, se rimpatriati
o residenti all’estero dopo il raggiungimento
del ventisettesimo (e non più ventiseiesimo)
anno d’età, sono dispensati dal compiere
la ferma di leva.
e.
Coloro che rimpatriano prima del compimento del
27° ( e non più’ 26°) anno
d’età sono dispensati dal compiere
la ferma di leva se dimostrano di aver prestato
almeno sei mesi di servizio militare effettivo
in uno Stato estero di cui posseggano, a qualsiasi
titolo e non solo per nascita, la cittadinanza
(art.10, comma 3).
Atti
Notarili
L’Ufficio
consolare svolge le funzioni notarili previste
dal nostro ordinamento, in favore dei cittadini
italiani all’estero e nei casi in cui gli
atti sono destinati a valere in Italia.
Le
funzioni riguardano essenzialmente il ricevimento
di atti pubblici (soprattutto procure, ma anche
testamenti), gli atti notori, l’autenticazione
di sottoscrizioni apposte a scritture private.
Cittadinanza
I.
Sources of law
La
cittadinanza è regolata dalla legge n.
91 del 5.2.1992 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 38 del 15.2.1992 ed entrata in vigore il 16.8.1992)
e dai relativi regolamenti di applicazione: D.P.R.
n. 572 del 12.10.1993 (pubblicato sulla G.U. n.
2 del 4.1.1994) e D.P.R. n. 362 del 18.4.1994
(pubblicato sulla G.U. n. 136 del 13.6.1994).
Fino all’entrata in vigore della Legge 5
febbraio 1992, n. 91, la cittadinanza era disciplinata
dalla Legge 13 giugno 1912, n. 555.
II.
Principi posti dalla Legge n. 91/1992
1.
Cittadinanza per nascita: è italiano il
figlio di padre o madre italiana. La discendenza
materna è rilevante per i nati dal 1°
gennaio 1948. Il figlio riconosciuto durante la
sua minore età dalla madre o dal padre
cittadini è italiano.
2.
Acquisto
2.1
Per effetto di dichiarazione di volontà
dell’interessato. Si verifica nei casi previsti
dall’art.4, che contempla, da un lato (comma
1), il caso dello straniero del quale il padre
o la madre o uno degli ascendenti in linea retta
siano stati cittadini per nascita e (comma 2)
il caso dello straniero nato in Italia che vi
abbia risieduto legalmente e senza interruzioni
sino alla data del raggiungimento della maggiore
età: quest’ultimo diviene cittadino
se dichiara, entro un anno dalla suddetta data
(al proprio Comune di residenza), di voler acquistare
la cittadinanza italiana.
2.2
Per naturalizzazione, mediante decreto del Presidente
della Repubblica, se sussistono i requisiti previsti
dall’art. 9. La domanda dello straniero
va intestata al Presidente della Repubblica e
presentata alla Prefettura della Provincia di
residenza.
Tra
le condizioni previste dalla legge è essenziale
che l’interessato abbia risieduto in Italia
legalmente; è, cioè, richiesto l’ingresso
regolare nello Stato, il possesso di un permesso
di soggiorno e l’iscrizione all’anagrafe
della popolazione residente. Il periodo minimo
di residenza è, in generale, di 10 anni.
Tale periodo è però ridotto nei
casi indicati all’art. 9. In particolare
è ridotto a 3 anni per i discendenti, fino
alla seconda generazione, da persone italiane
per nascita.
2.3
In relazione al matrimonio. Il coniuge straniero
o apolide di cittadino italiano ha diritto ad
ottenere la cittadinanza italiana, qualora ne
faccia richiesta dopo 6 mesi dalla data del matrimonio,
se risiede legalmente in Italia, o dopo 3 anni
dalla data del matrimonio, se risiede all’estero
(art. 5). L’art. 6 indica i casi in cui
è precluso l’acquisto della cittadinanza
italiana per matrimonio.
La
domanda di acquisto della cittadinanza va sempre
indirizzata al Ministro dell’Interno e va
presentata alla Prefettura della Provincia di
residenza, se la residenza è in Italia,
o all’autorità diplomatico-consolare,
se la residenza è all’estero.
2.4
Per adozione. Il minore straniero adottato da
cittadino italiano acquista automaticamente la
cittadinanza italiana (art. 3), sia nei casi in
cui l’adozione è pronunziata in Italia,
sia quando essa è pronunziata all’estero
ed è resa efficace in Italia con ordine
- emanato dal giudice - di trascrizione sugli
atti di stato civile.
Se
l’adottato è maggiorenne, può
acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione,
decorso un periodo di residenza legale in Italia
di 5 anni successivamente all’adozione (art.
9, comma 1, lettera b).
3.
Perdita. La cittadinanza italiana si perde per
rinuncia qualora l’interessato risieda o
stabilisca la residenza all’estero e possieda,
acquisti o riacquisti un’altra cittadinanza
(art. 11).
Ne
consegue che il minore, non potendo esprimere
un’autonoma volontà, non può
perdere la cittadinanza italiana (neanche nel
caso che la perda il genitore italiano).
L’acquisto
di una cittadinanza straniera non determina la
perdita della cittadinanza italiana, salvo che
la cittadinanza acquistata sia quella di uno degli
Stati ai quali si applica la Parte I della Convenzione
di Strasburgo del 6.5.1963, quale modificata dal
II Protocollo di emendamento del 2.2.1993.
Casi
particolari di perdita sono previsti dall’art.
12 e dall’art. 3, comma 3.
4.
Riacquisto. Il riacquisto della cittadinanza italiana
è regolato dall’art. 13. In linea
generale, il riacquisto è subordinato all’esistenza
di un legame con l’Italia, che si può
manifestare in un rapporto di servizio (civile
o militare) con lo Stato o nello stabilire la
residenza nel Paese.
Il
riacquisto è automatico dopo un anno di
residenza in Italia, a meno che l’interessato
non rinunzi entro lo stesso termine. Il riacquisto
può avvenire altresì in base a dichiarazione
dell’interessato, resa anche all’estero
davanti alle autorità consolari, se, entro
un anno dalla dichiarazione, l’interessato
stabilisce la residenza in Italia. In quest’ultimo
caso il riacquisto è immediato e si verifica
il giorno successivo a quello in cui sono adempiute
le condizioni e le formalità richieste.
Va
rilevato che taluni Stati - tra cui quelli aderenti
alla Parte I della Convenzione di Strasburgo del
1963, per effetto della stessa convenzione - prevedono
la perdita della loro cittadinanza da parte delle
persone che acquistano o riacquistano volontariamente
una cittadinanza straniera. Ciò si verificherebbe
nel caso di dichiarazione di riacquisto.
Il
riacquisto può essere inibito con decreto
del Ministro dell’Interno per gravi e comprovati
motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato
(art. 13, comma 3).
Le
donne sposate prima del 1°.1.1948 con stranieri
la cui cittadinanza si sia a loro comunicata automaticamente
per il fatto del matrimonio, possono riacquistare
la cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero,
con semplice dichiarazione, in virtù dell’art.
17, che richiama espressamente l’art. 219
della legge 19.5.1975, n.151.
Le
donne che avevano automaticamente acquistato una
cittadinanza straniera per matrimonio contratto
dal 1°.1.1948, in base alla più recente
giurisprudenza si considera non abbiano perduto
la cittadinanza italiana per il fatto dell’acquisto
per matrimonio della cittadinanza straniera del
marito.
III.
Accertamento del possesso della cittadinanza italiana
per nascita.
Qualora
la discendenza di una persona da genitore o avo
italiano non risulti nei registri dello stato
civile italiano, si rende necessario procedere
all’accertamento della discendenza e della
circostanza che gli ascendenti abbiano mantenuto
- e quindi abbiano potuto trasmettere - la cittadinanza
italiana. Se si tratta di ascendenza materna essa
è invocabile solo per i nati a decorrere
dal 1°.1.1948.
L’autorità
competente ad effettuare l’accertamento
è determinata in base al luogo di residenza:
per i residenti all’estero è l’autorità
diplomatico-consolare territorialmente competente,
per i residenti in Italia l’ufficiale di
stato civile del Comune di residenza.
N.B.
Per quanto riguarda la documentazione da presentare
per i singoli atti concernenti la cittadinanza
e per altre informazioni in materia, gli interessati
possono consultare il sito WEB del Ministero dell’Interno:
http://pers.mininterno.it/cittad/index.htm
Vaccinazioni
Servizio
Internet di consulenza medica per i viaggiatori
a cura della Divisione di Malattie Infettive e
Tropicali Università di Pavia IRCCS Policlinico
S.Matteo Pavia |