|
| |
PERMESSO DI SOGGIORNO La proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere effettuata: - dai servizi sociali degli enti locali o dalle associazioni, enti o altri organismi, iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri e convezionati con l’ente locale, che abbiano rilevato la violenza o lo sfruttamento nei tuoi confronti; - dal Procuratore della Repubblica, nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o sfruttamento nei tuoi confronti. La situazione di violenza o pericolo viene riscontrata nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per delitti concernenti la prostituzione o lo sfruttamento della prostituzione o per delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali. Lo straniero può anche essere ritenuto in pericolo perché sta tentando di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti (es. un racket) o per aver reso delle dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari o del giudizio. Il permesso serve a consentire la partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia; è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le sue finalità, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che hanno giustificato il rilascio. Tale permesso di soggiorno ti consente: - l’accesso ai servizi assistenziali; - l’accesso allo studio (se il beneficiario del permesso è iscritto ad un corso regolare di studi, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio); - l’iscrizione nelle liste di collocamento; - lo svolgimento di lavoro subordinato. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, il titolare risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale può essere inoltre rilasciato al detenuto straniero nel
momento in cui lascia il carcere, anche su proposta del Procuratore
della Repubblica o del Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale dei
Minorenni, se l’espiazione della pena è avvenuta per reati
commessi durante la minore età e lo straniero ha concretamente
partecipato ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
|
Copyright © 2002 AKME marketing & information services s.r.l. |