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PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO Se intendi svolgere in Italia un’attività non occasionale di lavoro autonomo, che non sia riservata ai cittadini italiani o ai cittadini di uno Stato dell’Unione Europea, devi dimostrare quattro cose: • di disporre di risorse adeguate per il tipo di attività che intendi esercitare (commerciale, industriale, artigianale, professionale ecc); • di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per quell’attività (es. i requisiti per l’iscrizione in albi o registri); • di essere in possesso della attestazione dell’autorità competente, non più vecchia di tre mesi, che non sussistono motivi che impediscono il rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per quell’attività; • di disporre di un alloggio e di un certo reddito annuo. QUESTE LE PROCEDURE: La rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel tuo paese di provenienza, accertati tali requisiti ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell’Interno e del Ministero eventualmente competente per l’attività di cui si tratta, rilascia il visto di ingresso. Quindi, dopo aver presentato alla Questura della provincia in cui intendi svolgere l’attività tutta la documentazione richiesta in generale, ti è rilasciato il permesso di soggiorno. IL RINNOVO Occorrono i seguenti documenti, in aggiunta a quelli necessari in via generale : • fotocopia partita IVA e modello 740 (dichiarazione dei redditi); • licenza, se prescritta; • certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, se richiesto, oppure all’Albo professionale. Riguardo all’iscrizione all’albo professionale ricorda che: se possiedi una laurea o un diploma conseguiti in Italia o analogo titolo, conseguito all’estero, che può avere riconoscimento in Italia, puoi sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l’iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l’esercizio delle relative professioni. Tale regola è oggi interpretata come superamento - oltre che del principio di cittadinanza - del principio di reciprocità; sicché, al fine dell’iscrizione agli albi professionali, non esistono più limitazioni di sorta, sempre che si tratti di professioni non concernenti pubbliche funzioni. Schematizzando, il sistema delle attività autonome che ti riguardano può così delinearsi: A) ti sono precluse le professioni di notaio, di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari e immobiliari, di investigazione e ricerche per conto di privati, nonché le professioni di avvocato, agente di cambio, revisore ufficiale dei conti, mediatore professionale, mediatore marittimo; B) ti sono consentite le professioni di ingegnere ed architetto, perito industriale, perito agrario, dottore commercialista, ragioniere, giornalista, biologo, dottore agronomo e forestale, consulente del lavoro, agente di assicurazioni, mediatore di assicurazioni, mediatore di affari, geometra, agrotecnico, spedizioniere doganale, agente e rappresentante di commercio, psicologo, medico chirurgo, odontoiatra, veterinario, farmacista, ostetrica. Alla domanda di iscrizione all’albo (redatta in carta da bollo da lire 20.000), indirizzata alla Presidenza del Consiglio dell’Ordine Professionale della provincia di residenza, devi allegare la seguente documentazione: • certificato di nascita; • certificato di residenza; • certificato del Casellario Giudiziale di data non anteriore a tre mesi; • necessari titoli di studio (eventualmente tradotti, legalizzati, muniti di dichiarazione di valore e riconosciuti se si tratta di titoli esteri); • certificato di conseguimento dell’abilitazione nell’esame di Stato, se prescritto. IN CASO DI RADIAZIONE DALL’ORDINE PROFESSIONALE Puoi proporre ricorso in Cassazione. |
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