IL PERMESSO
DI SOGGIORNO

PER TURISMO
PER CURE MEDICHE
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
PER LAVORO DIPENDENTE
ISCRIZIONE
NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO
SE PERDI IL LAVORO
PER LAVORO STAGIONALE
PER LAVORO ARTISTICO
LISTE PER
GLI STRANIERI
CHE VOGLIONO
LAVORARE IN ITALIA
PER LAVORO AUTONOMO - ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
ISCRIZIONE
ALLA CAMERA
DI COMMERCIO
LAVORO
IN COOPERATIVA
CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
LA PENSIONE
CASI PARTICOLARI DI INGRESSO IN ITALIA PER LAVORO
IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RIFUGIATI POLITICI
PER AFFARI
PER MISSIONE
PER STUDIO
PER RELIGIONE O CULTO
PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE
LA CARTA DI SOGGIORNO
I MINORI


LA PENSIONE

Se lavori in Italia, sia in forma subordinata che in forma autonoma, devi effettuare i versamenti contributivi secondo la legge.

A) In caso di rapporto di lavoro subordinato la contribuzione è quasi del tutto a carico del datore di lavoro, che vi provvede direttamente; è consigliabile, comunque, che tu, soprattutto in caso di cessazione del rapporto, verifichi la tua posizione contributiva richiedendo all’Ufficio I.N.P.S. competente l’estratto conto.

B) In caso di attività autonoma devi essere tu ad effettuare i versamenti.

Se cessi il lavoro:

- in alcuni casi, se esiste una convenzione internazionale tra il Paese di origine e l’Italia, puoi chiedere il riconoscimento dei contributi già versati; pertanto, è bene che, prima di lasciare l’Italia, ti informi presso il tuo Consolato o Ambasciata sull’esistenza di convenzioni in tale materia.

- se sei lavoratore, subordinato o autonomo, cessi l’attività lavorativa e lasci l’Italia senza aver maturato l’anzianità contributiva necessaria (cioè un certo numero di anni di contributi) per aver diritto alla pensione, nel caso in cui appartieni a Paesi che non hanno stipulato con l’Italia alcuna convenzione in materia pensionistica, puoi ottenere che ti vengano consegnate le somme versate, con gli interessi del 5% annuo. A tale fine devi presentare apposita domanda alla sede I.N.P.S. presso cui è aperta la tua posizione contributiva.

 

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