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IL LAVORO IN COOPERATIVA Oltre che come lavoratore dipendente o autonomo, hai la possibilità di lavorare in cooperativa, cioè costituire o essere socio di una società cooperativa, in conformità alle norme vigenti per i cittadini italiani (infatti, non è richiesta la condizione di reciprocità). Qualora tu sia socio-lavoratore (una delle categorie previste dalla legge sulle cooperative), occorre che tu sia in possesso di: • permesso di soggiorno per lavoro autonomo ovvero per lavoro subordinato. Il rapporto che intercorre tra la cooperativa di produzione e lavoro ed i propri soci non è considerato un rapporto di lavoro subordinato, anche se ai fini della pensione il socio-lavoratore è equiparato al lavoratore dipendente. Una volta costituita la società cooperativa, entro 30 giorni devi: 1.depositare l’atto di costituzione presso l’Ufficio del Registro (a cura del notaio o degli amministratori) ; 2.presentare la dichiarazione d’inizio dell’attività all’Ufficio IVA (attribuzione della partita IVA). Inoltre, entro 3 mesi dalla costituzione si deve fare la dichiarazione di avvenuta costituzione da inviare all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette (di solito vi provvede il notaio). Ottenuta l’omologa dal Tribunale, si procede all’iscrizione della cooperativa al Registro delle imprese, acquisendo, così, la personalità giuridica. Entro i successivi 30 giorni devi fare: 1. la dichiarazione d’inizio dell’attività presso la CCIAA; 2. il deposito della copia dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro che tiene il bollettino ufficiale delle società cooperative (BUSC); 3. la domanda alla Prefettura per l’iscrizione nel registro prefettizio della cooperazione. Per tale domanda occorre: - copia dell’atto costitutivo con gli estremi dell’iscrizione al Registro delle Imprese; - duplice elenco dei soci (generalità ed attività professionale); - duplice elenco nominativo degli amministratori, indicazione del potere di firma, elenco dei sindaci; - duplice copia dei regolamenti interni (se esistono); - certificazione antimafia per amministratori e sindaci. 4. l’eventuale ratifica dell’operato dei soci che hanno agito in nome della società. Entro 15 giorni dall’emissione di fattura o entro 30 giorni dal ricevimento di fattura devi: • vidimare i libri IVA.
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