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CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO Con il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o per motivi familiari puoi esercitare anche attività diverse da quelle previste nel tuo permesso, senza conversione o rettifica del documento. Al momento del rinnovo del permesso di cui sei in possesso, ti viene rilasciato un nuovo permesso per il tipo di attività che effettivamente svolgi. a) Con il permesso di soggiorno per lavoro dipendente non stagionale puoi svolgere per lo stesso periodo un’attività autonoma, sempre che sussistano le condizioni generali richieste. b) Con il permesso di soggiorno per lavoro autonomo puoi svolgere per lo stesso periodo un’attività subordinata, se sei iscritto nelle liste di collocamento o se il tuo datore di lavoro ha dato comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro del rapporto di lavoro in corso. c) Con il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare puoi svolgere sia un lavoro subordinato, sia un lavoro autonomo, sempre che sussistono le condizioni generali richieste. N.B. Se sei già presente in
Italia, con regolare permesso di soggiorno per motivi diversi da quello
di lavoro, e intendi esercitare un’attività lavorativa
autonoma, puoi chiedere alla Questura del luogo, dove vuoi svolgere
l’attività stessa, la conversione del tuo permesso in quello
per motivi di lavoro autonomo.
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