IL PERMESSO
DI SOGGIORNO

PER TURISMO
PER CURE MEDICHE
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
PER LAVORO DIPENDENTE
ISCRIZIONE
NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO
SE PERDI IL LAVORO
PER LAVORO STAGIONALE
PER LAVORO ARTISTICO
LISTE PER
GLI STRANIERI
CHE VOGLIONO
LAVORARE IN ITALIA
PER LAVORO AUTONOMO - ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
ISCRIZIONE
ALLA CAMERA
DI COMMERCIO
LAVORO
IN COOPERATIVA
CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
LA PENSIONE
CASI PARTICOLARI DI INGRESSO IN ITALIA PER LAVORO
IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RIFUGIATI POLITICI
PER AFFARI
PER MISSIONE
PER STUDIO
PER RELIGIONE O CULTO
PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE
LA CARTA DI SOGGIORNO
I MINORI

LA CARTA DI SOGGIORNO A TEMPO INDETERMINATO


Se soggiorni regolarmente nel territorio italiano puoi chiedere al Questore il rilascio della carta di soggiorno a tempo indeterminato per te, per il tuo coniuge e per i figli minori conviventi, purché dimostri di:

• soggiornare in Italia da almeno 5 anni;

• avere un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi;

• percepire un reddito sufficiente per il sostentamento tuo e dei tuoi familiari.

• non essere stato giudicato per reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza, o condannato anche in via non definitiva.

INOLTRE: puoi chiedere la carta di soggiorno se sei coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia.

Con la carta di soggiorno si può:

1. entrare in Italia senza visto;

2. svolgere in Italia ogni attività lecita;

3. accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione italiana;

4. partecipare alla vita pubblica locale, anche votando (se previsto)

Se hai la carta di soggiorno, la tua espulsione può avvenire solo in casi residuali: gravi motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale o misure di prevenzione antimafia.

IL RINNOVO

La carta di soggiorno è a tempo indeterminato; deve essere vidimata entro dieci anni dal rilascio, su tua richiesta. Vale inoltre, come documento d’identità per un periodo di cinque anni dalla data del rilascio.

 

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