CARTA D'IDENTITA'

CODICE FISCALE
RESIDENZA
MATRIMONIO
LIBRETTO DEL LAVORO
INVITO PER TURISMO
PERMESSO DI SOGGIORNO

IL LIBRETTO DI LAVORO

I cittadini stranieri extracomunitari, diversamente dagli italiani, possono richiedere il libretto di lavoro solamente quando vengono effettivamente assunti e non quando sono ancora alla ricerca del lavoro.
Nella procedura per l'ottenimento del libretto devono attivarsi il lavoratore (cittadino straniero) ed il datore di lavoro.

Si possono individuare 4 passaggi

1) Il cittadino straniero deve:

a) avere il codice fiscale (vedi parte dedicata)

b) iscriversi all'ufficio di collocamento del proprio comune presentando il permesso di soggiorno e ritirando il modulo chiamato C/1 (anche se non vale per tutti gli uffici di collocamento) .

2) Il datore di lavoro deve:

a) redigere un regolare contratto di lavoro ed entro 5 giorni dall'assunzione portare personalmente il modulo C/ASS (comunicazione di assunzione) all'Ufficio di Collocamento del proprio comune allegando due copie del permesso di soggiorno (o del "cedolino"*) e, quando richiesto, il modello C/1.

La comunicazione di assunzione (il C/ASS) timbrata costituisce il cosiddetto "nulla osta per il lavoro", che servirà per il ritiro del libretto.

b) fare la comunicazione alla Questura con una raccomandata con ricevuta di ritorno allegando una fotocopia del permesso di soggiorno (o del "cedolino"*). La comunicazione (in carta intestata della ditta e/o con il timbro) deve contenere la dichiarazione di assumere lo straniero, indicandone nome, cognome, luogo e data di nascita , nonchè l'esatta data di inizio e di cessazione del contratto (se a tempo indeterminato si dovrà specificarlo e indicare solo la data dell'inizio).Quando il cittadino straniero è in possesso del solo "cedolino"* conviene allegare anche una copia del contratto di lavoro ed una copia del "nulla osta per il lavoro".

3) Il cittadino straniero deve:

a) andare all'Ufficio Provinciale del Lavoro, presso l'ufficio stranieri, per richiedere il libretto di lavoro ed ottenere la prenotazione (la data nella quale potrà tornare per ritirare il libretto). Deve allegare una copia del "nulla osta per il lavoro" (comunicazione di assunzione o C/ASS regolarmente timbrata ) e una copia del permesso di soggiorno (o del "cedolino"*). Per ogni evenienza è bene portare anche gli originali di questi documenti nonchè il contratto di lavoro, questo al fine di esibirli in caso di contestazioni. Quando si è in possesso del solo "cedolino"* conviene allegare anche una copia della dichiarazione di assunzione inviata per raccomandata alla Questura e una copia della ricevuta di ritorno della stessa raccomandata.

4) Il cittadino straniero ed il datore di lavoro devono:

a) andare all'Ufficio Provinciale del Lavoro per ritirare il libretto del lavoro.

Se il datore non può o non vuole recarsi all'Ufficio Provinciale del Lavoro può fare una delega. La delega deve essere fatta su carta intestata e/o con timbro della ditta e firmata da chi ha realmente potere di firma nella società. Attenzione la delega potrebbe non bastare quando si è in possesso del solo "cedolino"*.


*Il "cedolino".

Il "cedolino" è la ricevuta rilasciata dalla Questura che attesta l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. In base alla circolare n. 78 del 1999 del Ministero del Lavoro si può lavorare anche con il solo "cedolino".


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